Indice:
Art. 1 – Costituzione
Art. 2 – Durata
Art. 3 – Sede
Art. 4 – Scopi
Art. 5 – Categorie degli associati
Art. 6 – Soci fondatori
Art. 7 – Soci ordinari
Art. 8 – Soci onorari
Art. 9 – Ammissione e doveri dei soci
Art. 10 – Diritti dei soci
Art. 11 – Recesso o espulsione degli associati
Art. 12 – Organi sociali
Art. 13 – Assemblea degli associati
Art. 14 – Consiglio Direttivo
Art. 15 – Presidente
Art. 16 – Entrate
Art. 17 – Patrimonio
Art. 18 – Bilancio
Art. 19 – Utili o avanzi di gestione
Art. 20 – Delegazioni e uffici staccati
Art. 21 – Pubblicità
Art. 22 – Scioglimento
Art. 23 – Controversie
Art. 24 – Norme di rinvio
Art. 1 – Costituzione
È costituita in forma associativa democratica una organizzazione economica e sindacale denominata Class Action Nazionale Dell’Edilizia – abbreviato C.A.N.D.E. – di imprese, professioni e privati cittadini.
L’Associazione ha il fine di rappresentare imprese e liberi professionisti che, sotto qualsiasi forma e ragione sociale, anche cooperativa e consortile esercitano attività nel campo dell’edilizia, dell’industria, dell’artigianato e dei servizi.
L’Associazione si rivolge, in particolare, ad imprese e liberi professionisti che operano nell’ambito di lavori, forniture e servizi per la Pubblica Amministrazione e per enti privati, e nell’ambito dell’edilizia e delle attività ad essa complementari, volendo offrire informazione ed assistenza riguardo le problematiche del lavoro e della libera professione, della sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, anche quale osservatorio delle problematiche di carattere economico, tributario, civilistico e amministrativo.
L’Associazione assiste le imprese ed i liberi professionisti associati, attraverso idonea consulenza, organizza seminari ed incontri di informazione ed aggiornamento tecnico e legislativo.
L’Associazione non ha scopo di lucro e riconosce le pari opportunità tra uomini e donne.
Art. 2 – Durata
L’Associazione ha durata illimitata.
Art. 3 – Sede
L’Associazione ha sede legale in Via Olindo Guerrini n. 18/20 – Scala H – cap 00137 – Roma e potrà istituire delegazioni ed uffici staccati sia in Italia che all’estero secondo le modalità stabilite dal presente statuto.
Art. 4 – Scopi
L’Associazione ha lo scopo di promuovere la cultura dell’impresa, del lavoro autonomo e delle professioni, lo spirito di mutua collaborazione ed assistenza tra associati per la migliore valorizzazione delle risorse umane ed economiche nell’ambito delle attività imprenditoriali, cooperativistiche, assistenziali, culturali e sociali.
Essa si propone di:
- far emergere la consapevolezza del valore etico e culturale della libera iniziativa;
- sviluppare il ruolo economico, politico e sociale dell’iniziativa imprenditoriale;
- assistere e sostenere le imprese nella soluzione dei problemi di natura economica, organizzativa, produttiva e finanziaria;
- assicurare l’assistenza culturale, morale, sociale, economica, amministrativa, tecnica, sindacale e legale a favore degli associati;
- promuovere la formazione culturale e professionale dell’impresa, dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti associati;
- organizzare corsi di formazione, convegni, seminari, giornate di studio, conferenze e tirocini, anche aderendo a iniziative di finanziamento a ciò finalizzate e bandite da enti pubblici o privati;
- fornire servizi di consulenza in tutti i settori per il raggiungimento dello scopo sociale, anche attraverso la costituzione di società, consorzi e cooperative;
- promuovere, attivare, gestire e stipulare convenzioni e contratti di servizi a favore dei propri associati, per migliorare le opportunità e le condizioni di acquisto di beni e servizi per gli associati stessi;
- favorire l’accesso degli associati ai fondi per la finanza agevolata;
- rappresentare, assistere e tutelare presso enti pubblici, enti privati ed organismi di qualsiasi natura tutti i propri associati per la soluzione dei loro problemi;
- seguire e studiare la elaborazione di leggi, regolamenti e norme comunque interessanti l’attività dei propri associati, promuovendo presso le competenti autorità le iniziative in materia di lavori pubblici, urbanistica, edilizia e complementari;
- collaborare con gli enti e le associazioni di carattere nazionale per il miglioramento delle disposizioni legislative aventi per scopo le attività dell’impresa e del mondo delle professioni, anche al fine di divenire interlocutore privilegiato della Pubblica Amministrazione, centrale e locale;
- designare e nominare i propri rappresentanti in tutti gli enti, organi, comitati commissioni nei quali sia richiesta, o si renda opportuna, la rappresentanza dell’Associazione, ovvero quando questa venga interpellata allo scopo;
- aderire ad associazioni e confederazioni, nazionali ed internazionali, ai fini del perseguimento dello scopo associativo;
- promuovere e consolidare lo spirito associativo;
- promuovere, gestire ed organizzare idonei mezzi di comunicazione ed attività editoriali ed informative, utilizzando ogni strumento reso disponibile dalla tecnologia, in ossequio alle leggi vigenti in materia;
- assumere, in via non prevalente, e senza fine di lucro partecipazioni in società ed enti, associazioni, consorzi, società di ogni tipo e qualsiasi altra iniziativa similare utile al miglioramento delle condizioni generali di svolgimento delle attività dei soci;
- promuovere a livello nazionale il marchio “Class Action Nazionale Dell’Edilizia”.
L’Associazione potrà svolgere ogni e qualsiasi attività ed operazione idonea per il perseguimento dello scopo sociale e ricevere donazioni e contributi di terzi.
Art. 5 – Categorie degli associati
- Possono associarsi alla C.A.N.D.E. le persone fisiche o giuridiche anche dotate di partita IVA, gli enti e le associazioni che ne condividano lo spirito e gli obiettivi, ne accettino lo Statuto, senza distinzione di nazionalità o cittadinanza, impegnandosi al rispetto delle decisioni democraticamente assunte dai suoi organi di indirizzo e di decisione, e siano disposti a collaborare concretamente alle attività della stessa.
- Gli associati si dividono in Soci Fondatori, Soci Ordinari e Soci Onorari; a prescindere dallo status di ciascuno, tutti devono essere iscritti nel Libro degli Associati.
- Il numero degli associati è illimitato.
- Gli associati partecipano all’attività dell’Associazione attraverso un loro rappresentante (se trattasi di società) preventivamente designato, che esercita in nome e per conto della società stessa associata, i diritti e i doveri inerenti alla qualità di associato.
Art. 6 – Soci fondatori
Sono le persone fisiche o giuridiche che hanno dato vita all’Associazione proponendone l’atto statutario, costituendola, e che hanno contribuito alla costituzione anche attraverso il finanziamento dei costi relativi alle attività di avviamento.
I Soci Fondatori, così come tutti gli altri, sono tenuti al versamento della quota associativa annuale.
Art. 7 – Soci ordinari
Sono Soci Ordinari le persone fisiche e giuridiche che ne condividano gli scopi, si impegnino a concorrere, in qualsiasi forma, al loro raggiungimento, contribuiscano ai programmi e all’attività dell’Associazione, aderiscano allo Statuto, abbiano fatto domanda di Associazione accolta dagli organi statutari e versino annualmente la quota associativa.
L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti è il Consiglio Direttivo.
Art. 8 – Soci onorari
- Sono Soci Onorari, privi del diritto di voto, le persone fisiche, gli enti e le società che si sono rese benemerite nel promuovere e divulgare le attività statutarie dell’Associazione, che si siano distinte per particolari meriti e le persone fisiche che abbiano dato il proprio sostegno all’Associazione attraverso contribuzioni “una tantum” o periodiche, anche sulla base di apposite convenzioni.
- La nomina di Socio Onorario è deliberata dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.
- I Soci Onorari non hanno alcuna responsabilità sulla gestione dell’Associazione, né diritto di voto e non versano la quota associativa.
Art. 9 – Ammissione e doveri dei soci
- L’Associazione è aperta a tutti i possessori di partita IVA, siano essi imprenditori, lavoratori autonomi o liberi professionisti, oltre che a privati cittadini ed enti non dotati di partita IVA.
- La domanda di adesione deve essere redatta sul modulo predisposto dall’Associazione e compilata in ogni sua parte.
- L’ammissione all’Associazione comporta l’osservanza delle norme contenute nel presente Statuto, nelle deliberazioni e nelle direttive assunte dagli Organi dell’Associazione stessa, nonché l’obbligo del pagamento delle quote associative.
- La qualità di associato non è trasferibile, salvo variazione della ragione sociale o del nome commerciale dell’associato, e si perde per decesso, recesso volontario o decadenza.
Il Presidente dell’Associazione può dichiarare la decadenza degli associati per comprovata inosservanza del presente Statuto. - Qualora un associato non provveda al pagamento della quota associativa, il Consiglio Direttivo provvederà a sollecitarlo tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.
Trascorsi trenta giorni dal ricevimento dell’ultimo sollecito senza che l’associato abbia ottemperato, il Consiglio Direttivo provvederà alla cancellazione dell’associato moroso dal relativo registro.
Art. 10 – Diritti dei soci
- L’esercizio dei diritti sociali compete agli associati in regola con il pagamento delle quote associative.
- Gli associati esercitano i diritti per essi previsti dalla legge e dal presente Statuto.
- La divisione degli associati nelle categorie anzidette non implica alcuna differenza di trattamento tra gli associati stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell’Associazione.
Art. 11 – Recesso o espulsione degli associati
- Gli associati sono ammessi a far parte dell’Associazione senza limiti di tempo e cessano di appartenere all’Associazione, oltre che per morte, per dimissioni o decadenza.
- Gli associati potranno recedere dall’Associazione in ogni momento, fatti salvi i tempi ed i modi previsti dal presente Statuto.
- L’iscrizione all’Associazione si intende rinnovata annualmente in forma tacita, salvo disdetta da effettuare in forma scritta, con raccomandata A/R indirizzata al Presidente dell’Associazione, o tramite posta elettronica certificata entro almeno tre mesi prima della scadenza dell’anno sociale. Il Presidente informa il Consiglio Direttivo che provvederà alla cancellazione dell’associato dal relativo registro.
- Il recesso diviene operativo con decorrenza dall’esercizio finanziario successivo a quello durante il quale l’associato stesso ha comunicato la sua volontà di recedere.
- In caso di espulsione, questa è pronunciata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata contro gli associati che:
a) non partecipano alla vita dell’Associazione ovvero che tengono comportamenti contrari agli scopi ed alle norme regolamentari dell’Associazione, così come indicate nel presente Statuto;
b) risultano in mora nel versamento della quota associativa annuale di oltre un anno e non eseguano in tutto o in parte il versamento di ogni altro contributo richiesto dagli organi dell’Associazione per il conseguimento dell’oggetto sociale;
c) non adempiono i doveri inerenti alla qualità di associato o gli impegni assunti verso l’Associazione;
d) risultino condannati per reati comuni, gli interdetti, i falliti non riabilitati e coloro che, a giudizio del Consiglio Direttivo, si rendano indegni.
e) Cercano di svolgere, per nome e per conto dell’Associazione, attività in contrasto con gli scopi associativi e comunque al di fuori dell’etica comune.
Art. 12 – Organi sociali
Sono organi sociali dell’Associazione:
- l’Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vice Presidente.
L’Associazione opera anche avvalendosi di prestazione volontarie da parte degli associati e con cariche sociali prevalentemente gratuite, con il solo rimborso delle spese sostenute per l’esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell’Associazione.
In ogni caso è ammesso il rimborso delle spese solo previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.
Art. 13 – Assemblea degli associati
L’Assemblea degli associati, è costituita da tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote sociali.
Essa è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente.
In essa ciascun associato può farsi rappresentare solo da un altro associato mediante delega scritta.
Non è ammesso il voto per più di una delega.
L’Assemblea può deliberare in sessione ordinaria e straordinaria.
In sessione ordinaria delibera:
a) sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo;
b) sull’approvazione del bilancio consuntivo entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio;
c) sulla ratifica del bilancio preventivo proposto dal Consiglio Direttivo;
d) sulla ratifica del programma annuale dell’Associazione, come approvato dal Consiglio Direttivo.
In sessione straordinaria delibera:
a) sulle modifiche da apportare allo Statuto;
b) sullo scioglimento dell’Associazione e sulla nomina dei liquidatori.
La elezione degli organi dell’Associazione avviene a scrutinio segreto e non è ammesso il voto per delega.
L’Assemblea è convocata in sessione ordinaria o straordinaria, dal Presidente dell’Associazione, che la presiede.
L’Assemblea è convocata, in sessione ordinaria, almeno due volte l’anno:
- entro il 30 novembre per la ratifica del Programma annuale di attività e del bilancio preventivo relativi all’anno successivo;
- entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento per l’approvazione del bilancio di esercizio.
L’Assemblea potrà, inoltre, essere convocata ogni qual volta se ne ravvisi la necessità o quando lo riterrà necessario il Consiglio Direttivo o su espressa richiesta del Presidente.
Le convocazioni dovranno essere diramate, a mezzo telegramma o lettera, anche trasmessa a mezzo telefax o posta elettronica (ordinaria o certificata), entro l’ottavo giorno antecedente a quello stabilito per l’Assemblea, a tutti gli associati ed agli indirizzi risultanti presso l’Associazione.
Le delibere dell’Assemblea verranno trascritte in apposito verbale.
Per la validità delle Assemblee in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto al voto e le delibere saranno prese a maggioranza di voti.
Nel caso di seconda convocazione, l’Assemblea sarà valida qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati (aventi diritto al voto) e delibererà a maggioranza dei voti.
Le delibere aventi per oggetto modifiche del presente Statuto o disposizioni sul patrimonio dell’Associazione, dovranno essere in ogni caso assunte, con il voto favorevole di almeno il 50% più uno degli associati e con il voto favorevole della maggioranza del Consiglio Direttivo.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Per quanto concerne le modalità di svolgimento delle assemblee ordinarie e straordinarie è consentito l’utilizzo di strumenti di collegamento remoto (Zoom, Google Meet, Skype, Microsoft Teams, ecc.) purché ogni associato sia facilmente riconoscibile e le operazioni di voto vengano effettuate per interrogazione diretta di ciascun associato da parte del Presidente o del segretario dell’assemblea e vengano registrate e conservate su supporto informatico per eventuali successive verifiche del voto.
È ammessa anche l’espressione di voto tramite posta elettronica certificata inviata all’indirizzo cande@pec.it in cui sia chiaramente espresso il voto (favorevole o contrario) in merito ad ordini del giorno inviati tramite posta elettronica certificata agli associati stessi.
Art. 14 – Consiglio Direttivo
- Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente dell’Associazione e delibera il conferimento ad esso dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Condizione necessaria per la candidatura a presidente è essere regolarmente iscritto da almeno tre anni ed essere in regola coni versamenti.
- Il Consiglio Direttivo dirige l’attività dell’Associazione e gestisce il suo patrimonio.
- Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salve le deleghe conferite per deliberazione al Presidente, ed è incaricato di tutte le pratiche interessanti la vita e gli scopi dell’Associazione.
- Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a undici membri compreso il Presidente e il Vice Presidente dell’Associazione.
I membri del Consiglio Direttivo vengono eletti dall’Assemblea degli associati, durano in carica cinque anni e possono essere rieletti. - Un membro del Consiglio Direttivo ha l’obbligo di retrocedere, entro i sei mesi successivi alla nomina, da eventuali altre associazioni aventi gli stessi scopi e finalità della C.A.N.D.E.
- Spetta al Consiglio Direttivo, ove necessario ed opportuno, predisporre uno o più regolamenti per l’attività dell’Associazione, regolamentare settori di attività oltre quelli previsti dallo Statuto, nonché stabilire ordinamenti, organi ed ogni modalità di funzionamento per i singoli settori e Paesi in cui si svolge l’attività dell’Associazione.
- Il Consiglio Direttivo può nominare, oltre il Presidente, uno o più Consiglieri delegati a particolari attività, attribuendo loro quelli fra i suoi poteri che esso ritiene indispensabili allo svolgimento dei
compiti dell’attività stessa. Lo stesso Consiglio Direttivo può nominare altresì gruppi di lavoro o commissioni per lo svolgimento di particolari studi o ricerche per l’attuazione degli scopi associativi e
comunque nell’interesse, anche indiretto, degli associati. - Quando un componente del Consiglio Direttivo riconosce l’esistenza di proprie situazioni di incompatibilità con riguardo a singole iniziative promosse per deliberazione dall’Associazione, alla luce
delle norme previste dall’etica e dalla legge, le dichiara e si astiene dalla relativa deliberazione. La violazione dell’obbligo di dichiarazione e di astensione comporta l’immediata decadenza della qualità
di membro del Consiglio Direttivo. - Qualora venissero a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo lo stesso nominerà per cooptazione i nuovi Consiglieri. Il numero dei membri cooptati non deve essere superiore ad un terzo
dei componenti del Consiglio Direttivo. I membri cooptati dureranno in carica fino alla prima Assemblea, la quale potrà riconfermarli fino alla scadenza del Consiglio che li ha cooptati. Qualora
venisse a mancare la maggioranza dei membri, tutto il Consiglio Direttivo decade e l’Assemblea deve provvedere alla nuova elezione. - Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente del Consiglio, ovvero in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente, a mezzo telegramma o lettera, anche trasmessa a mezzo telefax o posta elettronica (ordinaria o certificata), almeno tre giorni prima della data fissata. In caso di urgenza, con le stesse modalità la convocazione può essere diramata anche solo un giorno libero prima.
- Il Consiglio si riunisce per volontà del Presidente o su richiesta della maggioranza dei Consiglieri. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.
- Spetta al Consiglio Direttivo:
a) stabilire le iniziative da assumere e promuovere per la migliore attuazione dello scopo sociale;
b) fissare in occasione della prima seduta e, successivamente, di anno in anno l’importo della quota associativa per ciascun anno solare e le relative modalità di versamento, nonché adottare tutte le più opportune delibere per l’utilizzazione e la conservazione del fondo comune, determinandone periodicamente la consistenza;
c) prevedere di anno in anno il versamento una tantum di quote finalizzate a particolari scopi;
d) predisporre annualmente il bilancio consuntivo economico e patrimoniale dell’Associazione e la relazione illustrativa da sottoporre all’Assemblea;
e) entro il mese di novembre di ogni anno, predisporre e approvare il bilancio preventivo dell’Associazione per l’anno successivo, da sottoporre alla ratifica dell’Assemblea;
f) accettare i contributi volontari offerti dagli associati;
g) accettare lasciti e liberalità di terzi;
h) deliberare sull’ammissione degli associati;
i) curare gli aspetti amministrativi dell’Associazione, tra cui congressi, incontri, dibattiti pubblici e simili;
j) tenere i libri sociali;
k) emanare uno o più regolamenti interni tesi a disciplinare in modo dettagliato le modalità organizzative e operative dell’Associazione e quelle costitutive e di funzionamento delle eventuali sedi periferiche. - Il ruolo di membro del consigliere decade, oltre che per il venir meno dei requisiti di socio ordinario, così come espressi dall’Art. 11 del presente Statuto, anche per la mancata partecipazione alle riunioni
del Consiglio Direttivo per più di tre volte consecutive, salvo comprovati e oggettivi motivi di impedimento. - Le riunioni del consiglio direttivo possono essere svolte in presenza o secondo le stesse modalità di collegamento remoto riportate nel precedente Art. 13 del presente Statuto, così come le operazioni di voto.
Art. 15 – Presidente
- Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo. Esso rimane in carica per cinque anni e può essere rieletto.
- Il Presidente designa un Vice Presidente tra quelli indicati dal Consiglio Direttivo.
- Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, funge da tesoriere ed esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione conferitigli per delega del Consiglio Direttivo.
- Il presidente cura l’esecuzione dei provvedimenti adottati dagli Organi dell’Associazione.
- Il Presidente può nominare un Direttore Generale.
- Può essere eletto presidente qualsiasi associato che abbia almeno tre anni di anzianità di iscrizione e risulti in regola con i versamenti della quota associativa.
- Ha il potere di adottare provvedimenti di urgenza, eccedenti il proprio mandato, salva la ratifica del Consiglio Direttivo.
- Ha facoltà di conferire incarichi a consulenti e professionisti, previa delibera del Consiglio Direttivo, e di liquidarne i compensi, di stipulare contratti, di fare qualsiasi operazione bancaria attinente all’ordinaria amministrazione dell’Associazione e di svolgere tutti gli atti di ordinaria amministrazione occorrenti per il funzionamento dell’Associazione.
- In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.
Art. 16 – Entrate
L’Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività:
a) dalle quote degli associati, nonché da eventuali e ulteriori contributi conferiti una tantum per deliberazione dal Consiglio Direttivo;
b) dai contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali, degli enti o delle istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
c) dai contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
d) da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati a esclusivo favore dei propri aderenti;
e) da erogazioni liberali degli associati e di terzi;
f) da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
g) da donazioni e, con beneficio di inventario, lasciti testamentari, con l’obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità previste dall’Atto Costitutivo e dallo Statuto;
h) da altre entrate compatibili con le finalità istituzionali.
Art. 17 – Patrimonio
- Il Patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che le pervengano a qualsiasi titolo, ivi compresi lasciti, donazioni, elargizioni, contributi e finanziamenti, nei limiti consentiti dalla legge, nonché dagli avanzi di gestione.
- Fanno, altresì parte del patrimonio tutti i beni appartenenti all’Associazione.
Art. 18 – Bilancio
- L’anno finanziario dell’Associazione coincide con quello solare.
- Entro il mese di giugno deve essere convocata l’Assemblea per approvare il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo e la relativa relazione.
- Il bilancio è depositato presso la sede dell’Associazione nei dieci giorni che precedono l’assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione degli associati.
- La perdita della qualità di associato, per qualsiasi causa, non comporta in alcun caso un diritto sul patrimonio dell’Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.
- I bilanci, sia preventivo che consuntivo, devono essere redatti, per quanto possibile, secondo lo schema previsto dal Codice Civile per le società di capitali.
Art. 19 – Utili o avanzi di gestione
- È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
- Eventuali avanzi di gestione, derivanti dall’attività associativa, dovranno essere reinvestiti per l’attuazione delle finalità sociali a favore delle attività istituzionali dell’Associazione.
Art. 20 – Delegazioni e uffici staccati
Con deliberazione del Consiglio Direttivo, l’Associazione può istituire su tutto il territorio nazionale e all’estero delegazioni e uffici distaccati, nominandone il responsabile.
Il Presidente del Consiglio Direttivo può delegare l’assolvimento di specifiche funzioni al responsabile locale nominato.
Al Consiglio Direttivo spetta in ogni caso la fissazione dei compiti e delle prerogative di tali delegazioni e uffici distaccati.
Art. 21 – Pubblicità
I libri sociali, così come tutta la documentazione e la contabilità, sono depositati presso la sede dell’Associazione e ogni associato ne può prendere visione, previo appuntamento da richiedere in forma scritta.
Art. 22 – Scioglimento
- L’Associazione si scioglie per deliberazione degli associati nei casi previsti dalla legge.
- L’Assemblea, contestualmente alla decisione di sciogliere l’Associazione, nomina un liquidatore, il quale
opererà in conformità della legge e dello Statuto. - Il liquidatore potrà essere sostituito a seguito di cessazione delle funzioni per decesso, dimissioni o revoca.
- In caso di scioglimento il patrimonio dell’Associazione, detratto quanto dovuto per i debiti sociali, è conferito ad altro ente che abbia finalità analoghe, o comunque fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 23 – Controversie
Ogni controversia che veda opposta l’Associazione o uno degli associati, nella loro qualità, o che intervenga tra associati per ragioni riferite all’attività associativa, saranno decise secondo equità, da un collegio di tre arbitri, in cui ciascuna parte nomina il proprio arbitro e il Presidente del Collegio sarà nominato d’accordo fra i due arbitri di parte o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale di competenza più vicino alla sede legale dell’Associazione al momento della notifica della controversia.
Art. 24 – Norme di rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le vigenti norme di legge in materia di associazioni.



